Disciplina delle immersioni subacquee individuali

estratto del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’Area Marina Protetta di Portofino - G.U. n. 181 del 04/08/2008

 

Articolo 13

1.    In zona A sono vietate le immersioni subacquee individuali.

2.    Nelle zone B e C non sono consentite immersioni subacquee individuali notturne.

3.    Nelle zone B, le immersioni subacquee diurne senza autorespiratore sono consentite, previa specifica autorizzazione dell’Ente gestore, esclusivamente presso i siti individuati di cui al successivo comma 4, nei limiti di tempo della normale immersione con autorespiratore e nel rispetto delle distanze di legge dagli attrezzi da pesca a posta fissa.

4.    Nelle zone B le immersioni subacquee individuali diurne sono consentite, previa autorizzazione dell’Ente gestore, ad eccezione del sito di interesse storico e culturale “Cristo degli Abissi”, esclusivamente presso i seguenti siti, individuati dall’Ente gestore:

1. Punta Chiappa Levante;

2. Punta della Targhetta; 

3. Grotta dell’Eremita;

4. Punta della Torretta;

5. Punta dell’Indiano;

6. Dragone;

7. Colombara; 

8. Secca Gonzatti;

9. Targa Gonzatti;

10. Scoglio del Raviolo;

11. Testa del Leone;

12.Scoglio del Diamante;

13. Relitto Mohawk Deer;

14. Cala Inglesi Est;

15.  Punta Vessinaro;

16. Casa del Sindaco;

17. Chiesa di San Giorgio;

18. Faro;

19. Isuela;

20. Altare;

21. Cristo degli Abissi (sito di interesse storico e culturale).

5.    Nella zona C le immersioni subacquee individuali diurne sono libere.

6.    Le immersioni subacquee individuali, con o senza autorespiratore, presso i siti di cui al precedente comma 4, possono essere svolte esclusivamente secondo le seguenti modalità:
a.    in caso di immersioni effettuate da persona singola, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo grado e di autorizzazione da parte dell’Ente gestore;
b.    in caso di immersioni effettuate in gruppo, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, individuato all’atto dell’autorizzazione da parte dell’Ente gestore, in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado;
c.    in ciascun sito l’immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, fatto salvo il sito di immersione di interesse storico e culturale “Cristo degli Abissi”, presso il quale le immersioni devono svolgersi senza interferire col canale di transito dei mezzi nautici.

7.    Le immersioni subacquee individuali per le persone disabili, con o senza autorespiratore, possono essere svolte esclusivamente da subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o C o equivalente, accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza e in presenza di subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado in numero di uno ogni 5 subacquei.

8.    L’Ente gestore può autorizzare immersioni subacquee individuali da natante fino ad un massimo giornaliero di 90 subacquei, con un massimo di 6 subacquei per natante.

9.    L’ormeggio dei natanti a supporto delle immersioni subacquee individuali autorizzate dall’Ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall’Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, con le seguenti modalità:
a.    per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l’immersione;
b.    per un totale massimo di 24 subacquei per ciascun sito.

c.    nel sito di interesse storico e culturale “Cristo degli Abissi”, l’ormeggio è consentito esclusivamente ai natanti, ormeggiati “poppa-prua” fra i gavitelli installati a tale scopo.
d.    l’accesso in zona B ai gavitelli contrassegnati per le immersioni subacquee deve avvenire con navigazione perpendicolare alla linea di costa.

10.    La navigazione nell’area marina protetta delle unità a supporto delle immersioni subacquee individuali è consentita alla velocità massima di 5 nodi.


11.    Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l’Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell’area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, eventualmente stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno per ciascun sito.


12.    Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee individuali in zona B e l’eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
a.    versare all’Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese;

b.    indicare le caratteristiche del natante utilizzato per l’immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
c.    individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, che dichiari formalmente di conoscere l’ambiente sommerso dell’area marina protetta.


13.    Le immersioni subacquee individuali nelle zone B e C devono rispettare il seguente codice di condotta:
a.    non è consentito il contatto con il fondo marino, l’asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
b.    non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
c.    il transito nelle grotte naturali deve avvenire nei modi e tempi strettamente necessari ai fini dell’effettuazione del percorso sommerso;
d.    è fatto obbligo di mantenere l’attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
e.    è fatto obbligo di segnalare all’Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell’area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
f.    non è consentito l’uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili di cui al precedente comma 7, previa autorizzazione dell’Ente gestore.

14.    Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee individuali le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell’area marina protetta.