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Decreto istitutivo - Articolo 4 Stampa
Indice
Decreto istitutivo
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Tutte le pagine

ARTICOLO 4

  1. All'interno dell'area naturale marina protetta Portofino, per come individuata e delimitata all'articolo 2, sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate:
    1. la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
    2. l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
    3. l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
    4. le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.
  2. La zona A di riserva integrale, che comprende il tratto di mare da Punta Torretta a Punta del Buco (Cala dell'Oro), è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

     latitudinelongitudine
    T)44° 18' 55" N09° 09' 26" E
    U)44° 18' 44" N09° 10' 00" E

  3. In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:
    1. l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento delle formazioni geo­lo­giche e minerali;
    2. la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo;
    3. la balneazione;
    4. la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata.
  4. In zona A è, invece, consentito l'accesso unicamente alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelli di appoggio ai programmi di ricerca scientifica nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta.
  5. La zona B di riserva generale, che comprende il tratto di mare da Punta di Portofino a Punta della Chiappa, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di S. Fruttuoso, è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

     latitudinelongitudine
    D)44° 17' 43" N09° 13' 22" E
    E)44° 18' 32" N09° 10' 25" E
    F)44° 18' 50" N09° 10' 34" E
    G)44° 18' 53" N09° 10' 28" E
    H)44° 18' 35" N09° 10' 13" E
    I)44° 18' 50" N09° 09' 18" E
    L)44° 19' 13" N09° 08' 29" E

  6. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:
    1. l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ed al successivo comma 7, lettera b), e) e f);
    2. la navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ed al successivo comma 7, lettera a), b), e) e f);
    3. l'ormeggio non regolamentato;
    4. la pesca subacquea.
  7. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, è invece consentito:
    1. l'accesso ad ogni tipo di natante da diporto, di cui all'articolo 1, lettera d) della legge 8 agosto 1994, n. 498 con l'utilizzo di remi o di vela oppure anche con impiego di motore con velocità massima di 5 nodi ma, in quest'ultimo caso, al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, gli ormeggi regolamentati di cui all'art. 4, comma 7, lett. c);
    2. l'accesso e l'ancoraggio alle imbarcazioni a motore per il solo esercizio del­la pesca professionale, riservata ai pescatori residenti nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, con sede nei comuni territorialmente interessati, alla data del 1°agosto 1998, con i mezzi selettivi e nei luoghi autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta;
    3. l'ormeggio alle strutture galleggianti ed a quelle fisse a terra appositamente predisposte dall'ente gestore;
    4. la balneazione;
    5. l'accesso e l'ancoraggio ad imbarcazioni, fino a 12 metri di lunghezza e con velocità massima di 5 nodi, per visite subacquee guidate, organizzate, sulla base della regolamentazione dettata dall'ente gestore, da imprese ed asso­cia­zioni già presenti nei Comuni della riserva e in quelli immediatamente confinanti alla data del presente decreto. L'accesso e l'ancoraggio alle condizioni di cui sopra è consentito altresì ad imprese ed associazioni che entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto provvedano ad associarsi ad imprese o associazioni operanti nel settore subacqueo, già presenti alla data del 1° agosto 1998 nei Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure e Camogli;
    6. l'accesso e l'ancoraggio in numero massimo di 30 imbarcazioni al giorno, ai natanti privati a remi o a vela di cui all'art. 1 lettera d) della legge 8 agosto 1994 n. 498, oppure anche con impiego di motore alla velocità massima di 5 nodi, solo per l'ancoraggio delle aree individuate dall'ente gestore su indicazione della Commissione tecnico-scientifica. In tale aree potranno effettuarsi immersioni subacquee specificamente autorizzate dall'ente medesimo, in un numero massimo di 90 subacquei al giorno.
      I proprietari dei natanti saranno responsabili in solido del rispetto delle norme di tutela ambientale, anche da parte delle persone trasportate, sia durante le fasi di avvicinamento sia durante l'immersione;
    7. il prelievo di organismi e minerali, per soli motivi di studio, esplicitamente autorizzato dall'ente gestore;
    8. l'attività di pesca sportiva da riva con canna senza mulinello e l'attività di pesca sportiva da natante con uso di canna e lenza da fermo, esercitate dai residenti nei Comuni territorialmente interessati.
  8. La zona C di riserva parziale, che comprende il tratto di mare da Punta Pedale alla Punta Portofino, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di Portofino, e da Punta della Chiappa a Punta Cannette, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di Porto Pidocchio, è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

     latitudinelongitudine
    A)44° 19' 12" N09° 12' 52" E
    B)44° 18' 20" N09° 13' 10" E
    V)44° 18' 11" N09° 12' 46" E
    Z)44° 18' 09" N09° 12' 54" E
    C)44° 18' 11" N09° 13' 13" E
    D)44° 17' 43" N09° 13' 22" E
    L)44° 19' 13" N09° 08' 29" E
    M)44° 19' 33" N09° 08' 44" E
    N)44° 19' 26" N09° 09' 01" E
    O)44° 19' 31" N09° 09' 04" E
    P)44° 19' 38" N09° 08' 47" E
    Q)44° 19' 48" N09° 08' 55" E
    R)44° 20' 46" N09° 09' 10" E
    S)44° 20' 46" N09° 09' 20" E

  9. In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, è vietato:
    1. l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto già previsto dai precedenti commi 4 e 7, lettera b) e) e f), nonché quanto stabilito al successivo comma 10, lettera a) del presente articolo;
    2. l'ormeggio non regolamentato;
    3. la pesca subacquea.
  10. In zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7 del presente articolo è consentito:
    1. l'ancoraggio nelle sole aree predeterminate dall'ente gestore, tenuto conto dello stato dei fondali ;
    2. l'accesso ed il transito alle imbarcazioni da diporto con utilizzo di remi o vela;
    3. l'accesso alle imbarcazioni da diporto naviganti a motore aventi lunghezza massima fuori tutto non superiore ai ventiquattro metri e con velocità massima di cinque nodi, al solo fine di raggiungere con rotta perpendicolare gli ormeggi regolamentati e le aree di ancoraggio predeterminate dall'ente gestore;
    4. la pesca sportiva effettuata da riva, con lenza e canna anche con mulinello, e da natante, con lenza e canna da fermo, esercitate dai residenti nei Comuni interessati ed in quelli immediatamente limitrofi;
    5. le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.).
  11. La navigazione a motore nella fascia di mare prospiciente l'area marina protetta di Portofino, per una larghezza di 500 metri a partire dal confine dell'area protetta, dovrà essere effettuata ad una velocità massima di dieci nodi, fatto salvo il transito dei mezzi impiegati per servizio pubblico navale di linea che potranno procedere ad una velocità di trasferimento non superiore a venti nodi.
  12. Le attività sopra elencate ai commi 4, 7 e 10 sono provvisoriamente consentite fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7 del presente decreto.