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La licenza di navigazione e gli altri documenti indicati di seguito, quando si naviga in acque internazionali devono essere tenuti a bordo in originale. Nelle navigazioni fra i porti nazionali, tuttavia, possono essere conservati in fotocopia autenticata. L'autenticazione dei documenti può essere effettuata dai funzionari addetti della pubblica amministrazione, da un ufficio marittimo o della Motorizzazione civile. Con la copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, insieme al certificato d'assicurazione, è possibile navigare nei porti nazionali per 30 giorni a condizione che il certificato di sicurezza sia in corso di validità. Natanti - un documento d'identità
- assicurazione "Rc": obbligatoria per tutti i motori (il contrassegno deve essere esposto in modo visibile);
- certificato Rtf (se è presente un apparecchio Vhf);
- licenza d'esercizio Rtf (se è presente un apparecchio Vhf o altro apparecchio ricetrasmittente (Epirb, Ssb, etc.).
- certificato d'uso del motore (se presente un fuoribordo o un entrobordo).
Imbarcazioni - licenza con annotazione di sicurezza in corso di validità;(documento non necessario per le imbarcazioni che navigano nelle acque interne);
- patente per il conduttore;
- assicurazione;
- tassa di stazionamento nei casi previsti dalla legge;
- certificato uso motore (se fuoribordo);
- licenza esercizio RTF;
- collaudo RTF;
- ispezione RTF;
- canone RAI (solo per apparecchi fissi);
- ruolino mod. 205 (se imbarcano marittimi di professione);
- certificato di sicurezza (all. A D.M. 05/10/1999 n° 478); documento non necessario per le imbarcazioni che navigano nelle acque interne.
Scarica la tabella delle dotazioni
Scarica il "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art. 6 della Legge n. 172/2003" (G.U. n. 202 del 31/08/2005)
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