Normativa

 

Estratto del Regolamento di Esecuzione e di Organizzazione dell’Area marina Protetta di Portofino

 

Articolo 16 - Disciplina della navigazione da diporto

1.    Nell’area marina protetta è vietato l’utilizzo di moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari

2.    Nell’area marina protetta è vietata la navigazione alle navi da diporto.

3.    Nell’area marina protetta è vietato l’accesso, il transito e la navigazione nelle zone destinate alla balneazione, segnalate da gavitelli di colore rosso, secondo quanto disposto dalla competente Autorità marittima;

4.    Nella zona A è vietata la libera navigazione.

5.    Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;

6.    Nelle zone B e C è consentito l’accesso e la navigazione a motore ai natanti nonché alle imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

a.    unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;

b.    motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori  fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);

c.    utilizzo di vernici antifouling a rilascio zero.

7.    Nelle zone B e C è consentito l’accesso alle imbarcazioni non in possesso dei requisiti di eco-compatibilità di cui al precedente comma 6, al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, le aree di ormeggio regolamentato.

8.    La navigazione a motore è consentita, nel rispetto delle disposizioni degli Uffici Circondariali Marittimi, a velocità non superiore a 5 nodi e comunque sempre in dislocamento.

9.    Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell’unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.

10.    Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

11.    Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell’area marina protetta “Portofino”.

 

Articolo 17 - Disciplina dell’attività di ormeggio

1.    In zona A non è consentito l’ormeggio.

2.    In zona B l’ormeggio è consentito a natanti e imbarcazioni, limitatamente ai seguenti siti, individuati e predisposti dall’ente gestore:

a)  tra Punta Chiappa e Punta del Bussego, ai natanti;

b)    nella Baia di S. Fruttuoso, lato Est, ai natanti di lunghezza inferiore ai 7,5 metri;

c)    nella Cala degli Inglesi, ai natanti;

d)    nella Baia di S. Fruttuoso, lato Ovest, ai natanti e alle imbarcazioni.

3.    Nelle zone B e C non è consentito l’ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee.

4.    In zona C l’ormeggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni limitatamente ai siti individuati ed opportunamente attrezzati dall’Ente gestore.

5.    All’interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio

a.    non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;

b.    non sono consentiti l’ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate;

c.    l’ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall’Ente gestore;

d.    in caso di ormeggio non preassegnato, l’ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione);

e.    non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.

6.    Con provvedimento dell’Ente gestore, possono essere individuati nelle zone B e C ulteriori specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7.    Ai fini dell’ormeggio nell’area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all’Ente gestore il rilascio dell’autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato:

a) alla lunghezza fuori tutto dell’unità navale;

b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell’unità navale;

c) alla durata della sosta.

8.    I corrispettivi dovuti per l’autorizzazione all’ormeggio nell’area marina protetta sono disposti secondo le modalità dell’articolo 28 (vedi descrizione all’interno del testo o nel regolamento).

9.    Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l’ormeggio nell’area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall’Ente gestore, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;

b) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori  fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);

c) utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.

10.    Per motivi di sicurezza, manutenzione o esigenze di tutela ambientale, l’Ente Gestore può limitare l’accesso alle zone di ormeggio.

11.    Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell’area marina protetta.

 

 Articolo 18 - Disciplina dell’attività di ancoraggio

1.    Nelle zone A e B l’ancoraggio e l’alaggio non sono consentiti.

2.    Nella zona C l’ancoraggio è consentito a natanti e imbarcazioni, salvo che nelle seguenti aree, opportunamente segnalate:

a)    nello specchio acqueo della baia di Paraggi (segnalata da cima tarozzata nel periodo 1 marzo – 31 ottobre e da boa cilindrica luminosa di colore giallo con cartello “divieto d’ancoraggio”, nel periodo 1 novembre – 28 febbraio);

b)    nelle zone di balneazione, segnalate da gavitelli di colore rosso, secondo le ordinanze della Capitaneria di Porto;

c)    all’interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio;

d)    alle sole imbarcazioni, nel tratto di mare compreso tra Punta Cannette e la Tonnarella, all’interno della linea virtuale congiungente tre boe luminose cilindriche di colore giallo recanti i cartelli “divieto d’ancoraggio alle imbarcazioni” per tutelare la prateria di Posidonia oceanica.

3.    Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell’area marina protetta.