Disciplina per l'accesso in Zona C dei subacquei privati

 

1. Le attività subacquee in zona C non necessitano di autorizzazione e sono gratuite, salva la facoltà del soggetto gestore di porre limitazioni volte ad assicurare la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali. Possono essere effettuate immersioni con l'ausilio di natanti e imbarcazioni di lunghezza massima di 24 metri.


2. Sono ammessi la navigazione e l'ancoraggio ai natanti (ogni unità da diporto avente lunghezza f.t.  non superiore a mt. 10,00 e non iscritta al registro delle imbarcazioni) all'interno della zona C dell'Area Marina Protetta con velocità non superiore a cinque nodi.
Le imbarcazioni da diporto (lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 24) possono accedere all'interno della zona C dell'Area Marina Protetta se in possesso dei requisiti di eco-compatibilità elencati nella sezione dedicata alla nautica da diporto o altrimenti esclusivamente al fine di raggiungere il punto di ancoraggio previsto con rotta perpendicolare alla linea di costa, .


3. L'ancoraggio in zona C viene regolamentato da parte del Soggetto gestore. 

4. E' ammesso lo svolgimento delle attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo)