Documentazione

 

Di seguito viene indicato un elenco di documenti necessari per la navigazione. Si tratta in ogni caso di un elenco indicativo e non ufficiale, soggetto inoltre a variazioni. Si invita pertanto a verificare tale elenco presso gli uffici marittimi competenti della Guardia Costiera

 

NATANTI A VELA O A REMI DURANTE LA NAVIGAZIONE PER DIPORTO

A bordo sono sufficienti solo i documenti di identità delle persone imbarcate

 

NATANTI A MOTORE

A bordo devono essere conservati:

documenti di identità delle persone imbarcate

patente nautica in corso di validità del pilota. La patente è obbligatoria quando la potenza del motore o complessiva dei motori supera i 40,8 CV, pari a 30 KW, o la cilindrata supera i 750 cc se a carburazione a due tempi; i 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuoribordo o se a iniezione diretta; 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entrobordo; 2.000 cc. se diesel, nonché quando, indipendentemente dalla potenza del motore, la navigazione si svolge a una distanza superiore alle sei miglia dalla costa. Per l’esercizio dello sci nautico e la condotta di acquascooter è sempre obbligatoria senza tenere conto della potenza del motore

dichiarazione di potenza del motore, sia che si tratti di fuoribordo che di entrobordo (in sostituzione del certificato d’uso del motore. I vecchi certificati continuano comunque a mantenere validità). Il documento riporta la potenza del motore in kW/CV e la cilindrata nonché il consumo orario

assicurazione "Rc" in corso di validità, obbligatoria per tutti i motori (il contrassegno può essere conservato tra i documenti di bordo). La polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (limite di garanzia minimo 2.500.000 Euro) è obbligatoria per le unità con motore di qualsiasi potenza

certificato limitato di RTF dell’operatore, nel caso vi sia a bordo un Vhf (apparecchio comunque obbligatorio durante la navigazione oltre 6 miglia dalla costa)

licenza di esercizio RTF, nel caso vi sia a bordo un Vhf o altro apparecchio ricetrasmittente (Epirb, Ssb, etc.). Uno di questi apparecchi è comunque obbligatorio durante la navigazione oltre 6 miglia dalla costa)

per i natanti costruiti in serie deve essere tenuto a bordo il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità (originale o copia autenticata). Su tale certificato sono indicati: la specie di navigazione cui l’unità è abilitata; la potenza massima (e la massa) del motore installabile a bordo; il numero delle persone trasportabili (3 persone per unità fino a m. 3.50; 4 persone per unità tra m. 3.50 e 4.50; 5 persone per unità tra tra m. 4.50 e 6; 6 persone per unità tra m. 6 e 7.50; 7 persone per unità tra m. 7.50 e 8.50; 9 persone per unità superiori a m. 8.50)).

 

I natanti possono navigare oltre le 6 e fino a 12 miglia dalla costa ma devono possedere nei documenti di bordo anche uno dei documenti di seguito elencati, che attesti l’idoneità dell’unità navale alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa.

certificato di omologazione e dichiarazione di conformità. Questo documento viene rilasciato dal costruttore e su esso è certificato che l’unità è abilitata alla navigazione senza alcun limite (o oltre sei miglia dalla costa)

estratto del Registro delle Imbarcazioni da Diporto (RID). Sull’estratto deve essere indicato che l’unità navale in questione era abilitata alla navigazione senza alcun limite

attestazione di idoneità alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa. Tale attestazione deve essere stata rilasciata da un organismo notificato.

 

IMBARCAZIONI

Sono imbarcazioni le unità navali con lunghezza fuori tutto compresa tra 10 e 24 metri, nonché i natanti iscritti nei registri delle navi e delle imbarcazioni. Queste unità hanno la possibilità, preclusa ai natanti, di navigare in acque internazionali.

Quando si naviga in acque internazionali, la licenza di navigazione e gli altri documenti indicati di seguito devono essere tenuti a bordo in originale.

A bordo devono essere conservati:

documenti di identità delle persone imbarcate

licenza di navigazione dell’unità navale

patente nautica in corso di validità del pilota

licenza con annotazione di sicurezza in corso di validità. Documento non necessario per le imbarcazioni che navigano nelle acque interne

assicurazione "Rc" in corso di validità. In base all’art. 41 del D.L. 18 luglio 2005, n. 171 tutti i motori installati su qualsiasi unità da diporto (inclusi i tender) devono essere provvisti di assicurazione compreso l’eventuale motore ausiliario. il contrassegno può essere conservato tra i documenti di bordo

tassa di stazionamento, nei casi previsti dalla legge

dichiarazione di potenza e certificato uso motore, solo per le unità navali equipaggiate con motore  fuoribordo

licenza di esercizio RTF

collaudo RTF

ispezione RTF

canone RAI, solo per apparecchi fissi 

ruolino mod. 205, se sono imbarcati marittimi di professione 

certificato di sicurezza in corso di validità (all. A D.M. 05/10/1999 n° 478); documento non necessario per le imbarcazioni che navigano nelle acque interne.

 

Nelle navigazioni fra i porti nazionali, i documenti possono essere conservati in fotocopia autenticata. L'autenticazione dei documenti può essere effettuata dai funzionari addetti della pubblica amministrazione, da un ufficio marittimo o della Motorizzazione civile.
Con la copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, insieme al certificato d'assicurazione, è possibile navigare nei porti nazionali per 30 giorni a condizione che il certificato di sicurezza sia in corso di validità.

 

Scarica la tabella delle dotazioni di bordo

Scarica il "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art. 6 della Legge n. 172/2003" (G.U. n. 202 del 31/08/2005)