Consorzio di gestione Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino


DECRETO ISTITUTIVO

 MINISTERO DELL'AMBIENTE
Decreto 26 aprile 1999
"Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata Portofino"

scarica decreto


"IL MINISTRO DELL'AMBIENTE "
D'intesa con il Ministro del tesoro;
VISTO il Titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
VISTA la legge quadro delle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e, in particolare, gli articoli 8 e 18;
VISTO l'articolo 1, comma 10, della legge 2 dicembre 1993, n.537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale", ed in particolare l'art. 2;
VISTA la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 16 giugno 1992;
VISTO il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare;
VISTI i pareri dei comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure;
VISTA la nota n. 98830/1134 dell'8 settembre 1997 con la quale la regione Liguria ha chiesto di modificare l'originaria proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Consulta per la difesa del mare da-gli inquinamenti in data 6 novembre 1997, sulla predetta proposta di modifica;
VISTA la nota n.SCN/ST/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del Comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996;
VISTA la nota d'intesa del Ministro del tesoro prot. n. 112845 del 18 marzo 1998;
VISTO il proprio decreto ministeriale in data 6 giugno 1998, istitutivo dell'area marina protetta denominata Portofino, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1998 n. 188;
VISTE le ulteriori richieste di modifica ed integrazione avanzate dagli enti locali interessati e dalla Regione Liguria;
RAVVISATA l'opportunità di provvedere all'integrale sostituzione del citato decreto;
SENTITO il parere espresso nella seduta del 22 aprile 1999 della Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 15 marzo 1998 n. 112;

DECRETA:

ARTICOLO 1
    E' istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, l'area naturale marina protetta denominata Portofino.

ARTICOLO 2
    Con riferimento alla cartografia allegata, l'area naturale marina protetta Portofino è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

         latitudine    longitudine
    A)    44° 19' 12" N    09° 12' 52" E
    B)    44° 18' 20" N    09° 13' 10" E
    V)    44° 18' 11" N    09° 12' 46" E
    Z)    44° 18' 09" N    09° 12' 54" E
    C)    44° 18' 11" N    09° 13' 13" E
    D)    44° 17' 43" N    09° 13' 22" E
    E)    44° 18' 32" N    09° 10' 25" E
    F)    44° 18' 50" N    09° 10' 34" E
    G)    44° 18' 53" N    09° 10' 28" E
    H)    44° 18' 35" N    09° 10' 13" E
    I)    44° 18' 50" N    09° 09' 18" E
    L)    44° 19' 13" N    09° 08' 29" E
    M)    44° 19' 33" N    09° 08' 44" E
    N)    44° 19' 26" N    09° 09' 01" E
    O)    44° 19' 31" N    09° 09' 04" E
    P)    44° 19' 38" N    09° 08' 47" E
    Q)    44° 19' 48" N    09° 08' 55" E
    R)    44° 20' 46" N    09° 09' 10" E
    S)    44° 20' 46" N    09° 09' 20" E

    Non fanno parte dell'area marina protetta di Portofino e non sono, pertanto, assoggettati ai vincoli di cui al presente decreto il canale di accesso e la rada di Portofino, il canale di accesso e la rada di S. Fruttuoso, il canale di accesso e la rada di Porto Pidocchio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 11, del presente decreto.

ARTICOLO 3
    Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'articolo 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta Portofino, in particolare, persegue:
        la protezione ambientale dell'area marina interessata;
        la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;
        la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
        l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento del­la cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
        la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
        la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Sempre nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivi gestiti prioritariamente da cittadini residenti nei Comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure.

ARTICOLO 4
    All'interno dell'area naturale marina protetta Portofino, per come individuata e delimitata all'articolo 2, sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate:
        la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
        l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
        l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
        le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.
    La zona A di riserva integrale, che comprende il tratto di mare da Punta Torretta a Punta del Buco (Cala dell'Oro), è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

         latitudine    longitudine
    T)    44° 18' 55" N    09° 09' 26" E
    U)    44° 18' 44" N    09° 10' 00" E

    In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:
        l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento delle formazioni geo­lo­giche e minerali;
        la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo;
        la balneazione;
        la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata.
    In zona A è, invece, consentito l'accesso unicamente alle imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso ed a quelli di appoggio ai programmi di ricerca scientifica nei modi esplicitamente autorizzati dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta.
    La zona B di riserva generale, che comprende il tratto di mare da Punta di Portofino a Punta della Chiappa, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di S. Fruttuoso, è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

         latitudine    longitudine
    D)    44° 17' 43" N    09° 13' 22" E
    E)    44° 18' 32" N    09° 10' 25" E
    F)    44° 18' 50" N    09° 10' 34" E
    G)    44° 18' 53" N    09° 10' 28" E
    H)    44° 18' 35" N    09° 10' 13" E
    I)    44° 18' 50" N    09° 09' 18" E
    L)    44° 19' 13" N    09° 08' 29" E

    In zona B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:
        l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ed al successivo comma 7, lettera b), e) e f);
        la navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ed al successivo comma 7, lettera a), b), e) e f);
        l'ormeggio non regolamentato;
        la pesca subacquea.
    In zona B, oltre a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, è invece consentito:
        l'accesso ad ogni tipo di natante da diporto, di cui all'articolo 1, lettera d) della legge 8 agosto 1994, n. 498 con l'utilizzo di remi o di vela oppure anche con impiego di motore con velocità massima di 5 nodi ma, in quest'ultimo caso, al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, gli ormeggi regolamentati di cui all'art. 4, comma 7, lett. c);
        l'accesso e l'ancoraggio alle imbarcazioni a motore per il solo esercizio del­la pesca professionale, riservata ai pescatori residenti nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, con sede nei comuni territorialmente interessati, alla data del 1°agosto 1998, con i mezzi selettivi e nei luoghi autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta;
        l'ormeggio alle strutture galleggianti ed a quelle fisse a terra appositamente predisposte dall'ente gestore;
        la balneazione;
        l'accesso e l'ancoraggio ad imbarcazioni, fino a 12 metri di lunghezza e con velocità massima di 5 nodi, per visite subacquee guidate, organizzate, sulla base della regolamentazione dettata dall'ente gestore, da imprese ed asso­cia­zioni già presenti nei Comuni della riserva e in quelli immediatamente confinanti alla data del presente decreto. L'accesso e l'ancoraggio alle condizioni di cui sopra è consentito altresì ad imprese ed associazioni che entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto provvedano ad associarsi ad imprese o associazioni operanti nel settore subacqueo, già presenti alla data del 1° agosto 1998 nei Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure e Camogli;
        l'accesso e l'ancoraggio in numero massimo di 30 imbarcazioni al giorno, ai natanti privati a remi o a vela di cui all'art. 1 lettera d) della legge 8 agosto 1994 n. 498, oppure anche con impiego di motore alla velocità massima di 5 nodi, solo per l'ancoraggio delle aree individuate dall'ente gestore su indicazione della Commissione tecnico-scientifica. In tale aree potranno effettuarsi immersioni subacquee specificamente autorizzate dall'ente medesimo, in un numero massimo di 90 subacquei al giorno.
        I proprietari dei natanti saranno responsabili in solido del rispetto delle norme di tutela ambientale, anche da parte delle persone trasportate, sia durante le fasi di avvicinamento sia durante l'immersione;
        il prelievo di organismi e minerali, per soli motivi di studio, esplicitamente autorizzato dall'ente gestore;
        l'attività di pesca sportiva da riva con canna senza mulinello e l'attività di pesca sportiva da natante con uso di canna e lenza da fermo, esercitate dai residenti nei Comuni territorialmente interessati.
    La zona C di riserva parziale, che comprende il tratto di mare da Punta Pedale alla Punta Portofino, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di Portofino, e da Punta della Chiappa a Punta Cannette, fatto salvo il corridoio di accesso e la rada di Porto Pidocchio, è delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

         latitudine    longitudine
    A)    44° 19' 12" N    09° 12' 52" E
    B)    44° 18' 20" N    09° 13' 10" E
    V)    44° 18' 11" N    09° 12' 46" E
    Z)    44° 18' 09" N    09° 12' 54" E
    C)    44° 18' 11" N    09° 13' 13" E
    D)    44° 17' 43" N    09° 13' 22" E
    L)    44° 19' 13" N    09° 08' 29" E
    M)    44° 19' 33" N    09° 08' 44" E
    N)    44° 19' 26" N    09° 09' 01" E
    O)    44° 19' 31" N    09° 09' 04" E
    P)    44° 19' 38" N    09° 08' 47" E
    Q)    44° 19' 48" N    09° 08' 55" E
    R)    44° 20' 46" N    09° 09' 10" E
    S)    44° 20' 46" N    09° 09' 20" E

    In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, è vietato:
        l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto già previsto dai precedenti commi 4 e 7, lettera b) e) e f), nonché quanto stabilito al successivo comma 10, lettera a) del presente articolo;
        l'ormeggio non regolamentato;
        la pesca subacquea.
    In zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7 del presente articolo è consentito:
        l'ancoraggio nelle sole aree predeterminate dall'ente gestore, tenuto conto dello stato dei fondali ;
        l'accesso ed il transito alle imbarcazioni da diporto con utilizzo di remi o vela;
        l'accesso alle imbarcazioni da diporto naviganti a motore aventi lunghezza massima fuori tutto non superiore ai ventiquattro metri e con velocità massima di cinque nodi, al solo fine di raggiungere con rotta perpendicolare gli ormeggi regolamentati e le aree di ancoraggio predeterminate dall'ente gestore;
        la pesca sportiva effettuata da riva, con lenza e canna anche con mulinello, e da natante, con lenza e canna da fermo, esercitate dai residenti nei Comuni interessati ed in quelli immediatamente limitrofi;
        le attività subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.).
    La navigazione a motore nella fascia di mare prospiciente l'area marina protetta di Portofino, per una larghezza di 500 metri a partire dal confine dell'area protetta, dovrà essere effettuata ad una velocità massima di dieci nodi, fatto salvo il transito dei mezzi impiegati per servizio pubblico navale di linea che potranno procedere ad una velocità di trasferimento non superiore a venti nodi.
    Le attività sopra elencate ai commi 4, 7 e 10 sono provvisoriamente consentite fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 7 del presente decreto.

ARTICOLO 5
    La gestione dell'area naturale marina protetta di Portofino sarà affidata ai sensi di quanto disposto dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 394 così come integrata dalla legge 9 dicembre 1998 n. 426.

ARTICOLO 6
    All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta di Portofino, ivi compresa l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione del­l'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, si fa fronte con l'impegno già assunto con il decreto ministeriale emanato in data 6 giugno 1998.
    Per le attività finalizzate alla gestione ordinaria dell'area marina protetta di Portofino, si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario successivo, in relazione agli stanziamenti di bilancio sul capitolo 4637 dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 "Difesa del mare", una somma non inferiore a Lit. 500.000.000.

ARTICOLO 7
    Il regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area naturale marina protetta di Portofino, formulato entro 180 giorni dall'ente delegato alla gestione anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione provvisoria delle misure di deroga di cui al precedente art. 4, commi 4, 7 e 10, sarà approvato dal Ministero dell'Ambiente ai sensi del combinato disposto dall'articolo 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982 n. 979, e dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva.

ARTICOLO 8
    Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

ARTICOLO 9
Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto emanato in data 6 giugno 1998. Roma, 26 aprile 1999.

STATUTO DEL CONSORZIO DI GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA DEL PROMONTORIO DI PORTOFINO

scarica statuto

Art. 1 Costituzione e denominazione del Consorzio
In applicazione del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 22 giugno 1999, tra la Provincia di Genova, il Comune di Camogli, il Comune di Portofino, il Comune di Santa Margherita Ligure e l'Università di Genova, è costituito, ai sensi dell'art.25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Consorzio di gestione denominato "Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino".

Art. 2 Durata e sede
Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine per cui è stato costituito.
L'Ente ha sede nel Comune di Portofino, sede scientifica nel Comune di Santa Margherita Ligure, centro di accoglienza e foresteria nel Comune di Camogli.
L'Ente può articolarsi in ulteriori sedi distaccate.

Art. 3 Finalità
Il Consorzio ha come scopo l'esercizio delle funzioni di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 22 giugno 1999, in relazione al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 26 aprile 1999, con cui è stato istituita l'Area Marina Protetta.

Art. 4 Funzioni
Il Consorzio quale Ente Gestore svolge le funzioni di carattere organizzativo e amministrativo necessarie al perseguimento degli obiettivi che l'Area Marina Protetta si propone, quali:

    la protezione ambientale dell'Area Marina interessata;
    la regolarizzazione, la promozione ed il controllo delle attività di pesca;
    la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona;
    la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia, della biologia e geologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
    l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia, della biologia e della geologia marina;
    la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia e geologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
    la promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso la valorizzazione delle attività tradizionali già presenti e la creazione di nuove attività compatibili con gli obiettivi di salvaguardia ambientale.

Art. 5 Patrimonio del Consorzio
Il Consorzio è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, fissato dall'Assemblea, e sottoscritto da ciascun consorziato in parti uguali, nonché dagli eventuali conferimenti in natura e dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri nei modi di legge.
Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e valutati in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 c.c.
Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito, da parte degli Enti consorziati.
Tutti i beni in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dal Consorzio - sono iscritti nel libro dei cespiti del Consorzio, e, a suo nome, presso i registri mobiliari e immobiliari.

Art. 6 Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione al fondo di dotazione del Consorzio sono stabilite come segue:

    Provincia di Genova ……………………………….20%
    Comune di Camogli ………………………………..20%
    Comune di Portofino ……………………………….20%
    Comune di Santa Margherita Ligure ……………..20%
    Università di Genova ……………………………….20%

Art. 7 Organi del Consorzio
Sono Organi del Consorzio:

    l'Assemblea;
    il Consiglio d'Amministrazione;
    il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
    il Direttore;
    il Collegio dei Revisori.

Art. 8 Assemblea
L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli Enti consorziati, o loro delegati, e da sette membri, nominati come di seguito indicato:

    cinque da ognuno degli Enti consorziati;
    uno dal W.W.F. ;
    uno dalle categorie socio economiche interessate all'area.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto fissa le modalità di nomina di quest'ultimo componente dell'Assemblea.
All'Assemblea partecipano inoltre, senza diritto di voto, i Presidenti delle Consulte di cui all'art.23.
Il Presidente dell'Assemblea è nominato dall'Assemblea stessa con la maggioranza prevista al successivo art.11, comma 5.
Qualora il W.W.F. , e le categorie socio economiche interessate all'Area Marina, seppure richiesti, non provvedano alle nomine di propria competenza, l'Assemblea si considera comunque validamente costituita, e può funzionare con i quorum di cui al successivo art. 11.


Art. 9 Attribuzione dell'Assemblea
L'Assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività dell'Ente e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:

    nomina del Collegio dei Revisori;
    approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
    determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile, di cui al precedente art. 5, comma 1;
    approvazione del Regolamento di attuazione dello Statuto;
    approvazione del Regolamento di esecuzione del decreto istitutivo, e di organizzazione dell'Area Marina Protetta;
    determinazione del rimborso spese ai componenti dell'Assemblea e determinazione delle indennità e del rimborso spese del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
    approvazione delle modificazioni al presente statuto;
    approvazione dei programmi di indirizzo dell'attività del Consorzio, e controllo sulla loro attuazione.

L'assemblea può organizzare consultazioni su tutte le materie di propria competenza.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno; la prima, per l'approvazione del bilancio di previsione, la seconda, per l'approvazione del conto consuntivo.
L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente dell'Assemblea lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.
La convocazione può essere richiesta da un terzo dei componenti l'Assemblea e va indetta entro e non oltre venti giorni dalla richiesta.
L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve pervenire ai componenti l'Assemblea, almeno dieci giorni prima per la data dell'Assemblea. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare.
Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del Consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 5.

Art. 11 Funzionamento dell'Assemblea
L'Assemblea elegge il proprio Presidente, che dura in carica tre anni.
L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno otto componenti.
In seconda convocazione l'Assemblea è valida, purchè siano presenti almeno sei componenti.
Le votazioni avvengono per voto palese e le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza dei voti presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.
Per l'approvazione del bilancio, per la nomina del Presidente dell'Assemblea, e per le modifiche allo Statuto, è necessaria la presenza di almeno otto componenti, sia in prima sia in seconda convocazione. Le deliberazioni relative sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 12 Consiglio d'Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, nominati da ognuno degli Enti costituenti il Consorzio.
Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, scelto tra uno dei rappresentanti dei Comuni partecipanti al Consorzio, al quale spetta la rappresenta del Consorzio.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
Il Consigliere che si assenta tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica. Il Regolamento di attuazione dello Statuto regolamenta le relative procedure.

Art. 13 Attribuzione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio provvede all'amministrazione del Consorzio.
In particolare esso:

    propone all'Assemblea gli atti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), dell'art. 9;
    organizza le consultazioni con le Associazioni ambientaliste riconosciute, e con le categorie socio-economiche interessate all'Area;
    dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
    promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio;
    assume il personale e delibera il conferimento d'incarichi professionali di consulenza ed assistenza che si rendano necessari;
    delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
    provvede alla costituzione delle Consulte, previste al successivo art. 23;
    delibera su tutte le materie non esplicitamente riservate all'Assemblea;
    nomina il Direttore dell'Area Marina Protetta, sulla base di nomi proposti dagli Enti costituenti il Consorzio, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dello Statuto.



Art. 14 Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal consigliere anziano, con le modalità previste dal regolamento di attuazione dello Statuto.
Il Consiglio deve essere convocato entro cinque giorni, qualora le richiedano per iscritto almeno tre consiglieri.
Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
Ciascun consigliere ha diritto ad un voto; egualmente il Presidente.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
L'elenco delle delibere del Consiglio di amministrazione deve essere trasmesso in copia agli Enti facenti parte del Consorzio.

Art. 15 Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente:

    convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne firma i processi verbali;
    vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dal Consiglio di Amministrazione;
    ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
    cura le relazioni esterne, indirizza e controlla l'attività del Direttore del Consorzio.

In caso d'assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni in via vicaria il consigliere anziano di età.

Art. 16 Direttore del Consorzio
Al Direttore del Consorzio è attribuita la gestione amministrativa del Consorzio, ed in particolare:

    sovrintendere agli uffici e servizi contabili, e vigilare sul loro ordinato svolgimento;
    stipulare contratti e convenzioni di pertinenza del Consorzio;
    provvedere alla gestione finanziaria;
    rilasciare autorizzazioni, permessi, attestazioni e certificazioni;
    esercitare le funzioni attribuite dai Regolamenti del Consorzio;
    assumersi la responsabilità tecnica degli schemi di deliberazione da sottoporre all'Assemblea ed al Consiglio.

Art. 17 Collegio dei Revisori
Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio è esercitato dal Collegio dei revisori, eletto dall'Assemblea, e composto secondo i criteri fissati dall'art. 57, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Il Collegio dura in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina;
i suoi componenti non sono revocabili salvo che per inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. Il Collegio ha la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal Regolamento di attuazione dello Statuto.
I Revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea e, su invito del Presidente, anche alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il Consorzio.

Art. 18 Trasmissione atti fondamentali del Consorzio
Il Direttore provvede a trasmettere agli Enti consorziati, entro quindici giorni dalla loro adozione, i seguenti atti:

    deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo;
    deliberazioni di variazioni dello Statuto;
    deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo;
    deliberazioni di nomina del Collegio dei Revisori;
    deliberazioni di approvazione del Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento di esecuzione del Decreto istitutivo, e di organizzazione dell'Area Marina Protetta;
    deliberazioni di approvazione dei programmi di indirizzo dell'attività del Consorzio;

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trasmesse in elenco.
Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma d'informazione sulle attività dell'Ente.

Art. 19 Forme di consultazione
Il Regolamento di attuazione dello Statuto, di cui al precedente art.9, punto d), disciplina le forme di consultazione del Consorzio, e di tutela dei diritti degli utenti.

Art. 20 Uffici, personale e servizi
Il Regolamento di attuazione dello Statuto di cui al precedente art. 9, punto d), disciplina l'organizzazione degli Uffici, del personale e dei servizi del Consorzio.
Il Regolamento dovrà privilegiare, ove possibile, forme di convenzione con altri soggetti, e l'affidamento di servizi a categorie di operatori locali.
Gli Enti partecipanti al Consorzio possono distaccare proprio personale presso il Consorzio stesso.

Art. 21 Contabilità e finanza
Per la finanza e la contabilità del Consorzio, si applicano le norme vigenti per gli Enti locali territoriali.
Il bilancio di previsione, ed il Conto Consuntivo, sono inviati al Ministero dell'Ambiente.
Le risultanze della gestione annuale del Consorzio sono inviate ad ogni ente consorziato per gli adempimenti di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
Le entrate del Consorzio sono costituite dai trasferimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dalle entrate derivanti dalle attività e dai servizi prestati dal Consorzio, dai contributi di enti e di istituzioni pubbliche e private, dai possibili contributi e trasferimenti degli Enti Consorziati.

Art. 22 Commissione di Riserva
La Commissione di Riserva, nominata e composta ai sensi delle vigenti leggi, affianca l'Ente gestore in tutte le attività di gestione della Riserva. In particolare esprime parere obbligatorio sulla proposta di Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta e formula proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento ed alla gestione della Riserva.

Art. 23 Consulte dell'Area Marina Protetta
Le Consulte sono organi a rilevanza interna, con compiti di elaborare proposte in merito ai programmi dell'Area Marina protetta, e di costituire il referente per le consultazioni del Consorzio. Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto determina il numero, la composizione e funzioni delle Consulte; i Presidenti delle Consulte partecipano, senza diritto di voto, alle Assemblee del Consorzio.

Art. 24 Attività regolamentare
Il Consorzio - anche sulla base dell'attività svolta, precedentemente alla sua costituzione, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 22 giugno 1999 - predispone il Regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione dell'Area Marina Protetta, che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessaria.

Art. 25 Norme di rinvio
Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si intendono applicabili le disposizioni di legge previste per gli Enti Locali.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'AMP PORTOFINO

Pubblicato sulla G.U. N °181 del 04.08.2008  -  approvato con del. di CdA n. 23 del 15.06.2015

 

scarica

versione italiana  -  english version



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Finalità e delimitazione dell'area marina protetta

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
Articolo 4 - Gestione dell'area marina protetta
Articolo 5 - Responsabile dell'Area marina protetta
Articolo 6 - Commissione di riserva
Articolo 7 - Comitato tecnico scientifico

TITOLO III
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE
Articolo 8 - Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta
Articolo 9 Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio
Articolo 10 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica
Articolo 11 - Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive
Articolo 12 - Disciplina dell'attività di balneazione
Articolo 13 - Disciplina delle immersioni subacquee individuali
Articolo 14 - Disciplina delle visite guidate subacquee
Articolo 15 - Disciplina delle attività di accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee
Articolo 16 - Disciplina della navigazione da diporto
Articolo 17 - Disciplina dell'attività di ormeggio
Articolo 18 - Disciplina dell'attività di ancoraggio
Articolo 19 - Disciplina dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica
Articolo 20 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva
Articolo 21 - Disciplina dell'attività di pesca professionale
Articolo 22 - Disciplina dell'attività di pescaturismo

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA "PORTOFINO"
Articolo 23 - Oggetto ed ambito di applicazione
Articolo 24 - Domanda di autorizzazione
Articolo 25 - Documentazione da allegare
Articolo 26 - Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione
Articolo 27 - Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione
Articolo 28 - Corrispettivi per le autorizzazioni e Diritti di segreteria

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29 - Monitoraggio e aggiornamento
Articolo 30 - Sorveglianza
Articolo 31 - Pubblicità
Articolo 32 - Sanzioni

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto
1.    Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta Portofino, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 2 del Decreto istitutivo del 26/04/1999 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

Articolo 2 - Definizioni
1.    Ai fini del presente regolamento si intende:
a)    «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
b)    «accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee» le attività professionali svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, a supporto delle immersioni subacquee effettuate in modo individuale o in gruppo, senza l'accompagnamento in immersione di guide o istruttori;
c)    «alaggio», l'insieme delle operazioni per portare le unità navali a terra;
d)    «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
e)    «attività didattica e di divulgazione naturalistica», le attività professionali svolte da operatori iscritti a imprese e associazioni, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
f)    «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
g)    «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;
h)    «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;   
i)    «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D. Lgs.vo 18 Luglio 2005, n. 171;
j)    «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate, in modo individuale o in gruppo, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori) o in apnea, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
k)    «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
l)    «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D. Lgs.vo 18 Luglio 2005, n. 171;
m)    «nave da diporto», qualsiasi unità navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D. Lgs.vo 18 Luglio 2005, n. 171;
n)    «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
o)    «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
p)    «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
q)    «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
r)    «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
s)    «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;
t)    «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;
u)    «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
v)    «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
w)    «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 - Finalità e delimitazione dell'area marina protetta
1.    Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta Portofino e le attività non consentite come previste agli artt. 3, 2 e 4 del decreto istitutivo 26 aprile 1999.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA
Articolo 4 - Gestione dell'area marina protetta
1.    La gestione dell'area marina protetta Portofino, ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche, e dell'articolo 5 del decreto del 26/04/1999 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è affidata al Consorzio di gestione denominato "Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino".
2.    Costituiscono obblighi essenziali per l'Ente gestore:
a)    il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
b)    il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
3.    Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'Ente gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 5 - Responsabile dell'Area marina protetta
1.    Il Responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato con provvedimento dell'Ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2.    L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'Ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3.    L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta è rinnovabile.
4.    Al Responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
a)    curare la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta;
b)    curare la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
c)    raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi dell'Ente gestore, con la Commissione di riserva e con il Comitato tecnico scientifico;
d)    curare l'attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;
e)    promuovere l'attivazione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
f)    promuovere iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;
g)    qualsiasi altro compito affidato dall'Ente gestore.
5.    Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'Ente gestore.

Articolo 6 - Commissione di riserva
1.    La Commissione di riserva, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca l'Ente delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:
a.    le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
b.    le proposte di modifica ed aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
c.    la proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
d.    il programma annuale relativo alle spese di gestione;
e.    le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'Area marina protetta;
f.    gli atti e le procedure comunque incidenti sull'Area marina protetta.
2.    Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente gestore; decorso tale termine, l'Ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'Ente gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.
3.    La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.
4.    La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma o fax, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, inviato almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta.
5.    I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'Ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6.    Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I° fascia.
7.    Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'Ente gestore.

Articolo 7 - Comitato tecnico scientifico
1.    Ai sensi dell'articolo 7 del decreto istitutivo dell'area marina protetta, è istituito il Comitato tecnico scientifico con compiti di ausilio, in materia tecnico scientifica, all'Ente gestore, al Responsabile dell'Area marina protetta e alla Commissione di riserva.
2.    Il Comitato tecnico scientifico è nominato dall'Ente gestore ed è composto da:
a.    Il Responsabile dell'Area marina protetta, che lo presiede,
b.    Un esperto qualificato designato dall'Ente gestore;
c.    Un esperto qualificato designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3.    I componenti del Comitato tecnico scientifico rimangono in carica per un periodo non superiore a tre anni. L'incarico può essere rinnovato.
4.    Ai componenti del Comitato tecnico scientifico viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di I° fascia.

TITOLO III
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE
Articolo 8 - Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta
1.    Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Portofino, di cui al Decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente 26 aprile 1999.

Articolo 9 - Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio
1.    Nelle zone A, B e C dell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore.

Articolo 10 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica
1.    Nelle zone A, B e C la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore.
2.    Alla richiesta di autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, avanzata dal responsabile scientifico della ricerca, deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
a.    tipo di attività e obiettivi della ricerca;
b.    parametri analizzati;
c.    piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
d.    mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
e.    tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3.    Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio limitatamente alle zone B e C dell'area marina protetta, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
4.    I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente gestore, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2.
5.    Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta.
6.    Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall'Ente gestore per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni.
7.    La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio attività.
8.    Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 11 ? Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive
1.    Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2.    Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.
3.    Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4.    Il personale di vigilanza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.
5.    L'Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6.    La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.
7.    Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 12 - Disciplina dell'attività di balneazione
1.    Nella zona A non è consentita la balneazione.
2.    Nelle zone B e C la balneazione è consentita, nel rispetto delle ordinanze degli Uffici Circondariali Marittimi.

Articolo 13 - Disciplina delle immersioni subacquee individuali
1.    In zona A sono vietate le immersioni subacquee individuali.
2.    Nelle zone B e C non sono consentite immersioni subacquee individuali notturne.
3.    Nelle zone B, le immersioni subacquee diurne senza autorespiratore sono consentite, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente presso i siti individuati di cui al successivo comma 4, nei limiti di tempo della normale immersione con autorespiratore e nel rispetto delle distanze di legge dagli attrezzi da pesca a posta fissa.
4.    Nelle zone B le immersioni subacquee individuali diurne sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ad eccezione del sito di interesse storico e culturale Cristo degli Abissi, esclusivamente presso i seguenti siti, individuati dall'Ente gestore:
1)    Punta Chiappa Levante
2)    Punta della Targhetta
3)    Grotta dell'Eremita
4)    Punta della Torretta
5)    Punta dell'Indiano
6)    Dragone
7)    Colombara
8)    Secca Gonzatti
9)    Targa Gonzatti
10)    Scoglio del Raviolo
11)    Testa del Leone
12)    Scoglio del Diamante
13)    Relitto Mohawk Deer
14)    Cala Inglesi Est
15)    Punta Vessinaro
16)    Casa del Sindaco
17)    Chiesa di San Giorgio
18)    Faro
19)    Isuela
20)    Altare
21)    Cristo degli Abissi (sito di interesse storico e culturale)
5.    Nella zona C le immersioni subacquee individuali diurne sono libere.
6.    Le immersioni subacquee individuali, con o senza autorespiratore, presso i siti di cui al precedente comma 4, possono essere svolte esclusivamente secondo le seguenti modalità:
a.    in caso di immersioni effettuate da persona singola, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo grado e di autorizzazione da parte dell'Ente gestore;
b.    in caso di immersioni effettuate in gruppo, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte dell'Ente gestore, in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado;
c.    in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, fatto salvo il sito di immersione di interesse storico e culturale Cristo degli Abissi, presso il quale le immersioni devono svolgersi senza interferire col canale di transito dei mezzi nautici.
7.    Le immersioni subacquee individuali per le persone disabili, con o senza autorespiratore, possono essere svolte esclusivamente da subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o C o equivalente, accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza e in presenza di subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado in numero di uno ogni 5 subacquei.
8.    L'Ente gestore può autorizzare immersioni subacquee individuali da natante fino ad un massimo giornaliero di 90 subacquei, con un massimo di 6 subacquei per natante.
9.    L'ormeggio dei natanti a supporto delle immersioni subacquee individuali autorizzate dall'Ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, con le seguenti modalità:
a.    per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione;
b.    per un totale massimo di 24 subacquei per ciascun sito.
c.    nel sito di interesse storico e culturale Cristo degli Abissi, l'ormeggio è consentito esclusivamente ai natanti, ormeggiati poppa-prua fra i gavitelli installati a tale scopo.
d.    l'accesso in zona B ai gavitelli contrassegnati per le immersioni subacquee deve avvenire con navigazione perpendicolare alla linea di costa.
10.    La navigazione nell'area marina protetta delle unità a supporto delle immersioni subacquee individuali è consentita alla velocità massima di 5 nodi.
11.    Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee, eventualmente stabilendo il numero massimo di immersioni al giorno per ciascun sito.
12.    Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee individuali in zona B e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
a.    versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 28;
b.    indicare le caratteristiche del natante utilizzato per l'immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti
c.    individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta.
13.    Le immersioni subacquee individuali nelle zone B e C devono rispettare il seguente codice di condotta:
a.    non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
b.    non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
c.    il transito nelle grotte naturali deve avvenire nei modi e tempi strettamente necessari ai fini dell'effettuazione del percorso sommerso;
d.    è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
e.    è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
f.    non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili di cui al precedente comma 7, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
14.    Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee individuali le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 14 - Disciplina delle visite guidate subacquee
1.    Nella zona A sono vietate le visite guidate subacquee.
2.    Nelle zone B sono vietate le attività di didattica subacquea.
3.    Nelle zone B sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri d'immersione autorizzati, esclusivamente presso i seguenti siti:
1) Punta Chiappa Levante
2) Punta della Targhetta
3) Grotta dell'Eremita
4) Punta della Torretta
5) Punta dell'Indiano
6) Dragone
7) Colombara
8) Secca Gonzatti
9) Targa Gonzatti
10) Scoglio del Raviolo
11) Testa del Leone
12) Scoglio del Diamante
13) Relitto Mohawk Deer
14) Cala Inglesi Est
15) Punta Vessinaro
16) Casa del Sindaco
17) Chiesa di San Giorgio
18) Faro
19) Isuela
20) Altare
21) Cristo degli Abissi (sito di interesse storico e culturale)
4.    Nelle zone B, le visite guidate subacquee, presso i siti di cui al precedente comma 3, svolte dai centri d'immersione subacquei autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente secondo le seguenti modalità:
a.    in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
b.    in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
c.    in ciascun sito non possono effettuare immersioni più di 24 subacquei contemporaneamente.
d.    in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, fatto salvo il sito di immersione Cristo degli Abissi, presso il quale le immersioni devono svolgersi senza interferire col canale di transito dei mezzi nautici.
5.    Nelle zone B sono consentite le visite guidate subacquee notturne, svolte dai centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore, esclusivamente presso i seguenti siti:
2) Punta della Targhetta
3) Grotta dell'Eremita
5) Punta dell'Indiano
6) Dragone
7) Colombara
11) Testa del Leone
15) Punta Vessinaro
16) Casa del Sindaco
18) Faro
20) Altare
6.    Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente da subacqueo disabile con brevetto di livello A, B o C o equivalente, accompagnato come previsto dalla didattica di appartenenza e in presenza di guida o istruttore del centro di immersione.
7.    Le unità navali utilizzate per lo svolgimento delle visite guidate subacquee non possono avere lunghezza superiore a 12 metri, salvo quelle che siano state autorizzate prima del 30 giugno 2001 per le quali non sia intervenuto cambiamento di proprietà.
8.    La navigazione nell'area marina protetta delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione è consentita alla velocità massima di 5 nodi.
9.    Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
10.    L'ormeggio delle unità dei centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, con le seguenti modalità:
a.    nel sito di interesse storico e culturale Cristo degli Abissi è consentito ai natanti, ormeggiati poppa-prua fra i gavitelli installati a tale scopo;
b.    la sosta è consentita per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione;
c.    in zona B l'accesso ai gavitelli deve avvenire con navigazione perpendicolare alla linea di costa.
11.    Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
12.    Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 13, comma 13.
13.    Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'unità navale, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario e il sito di immersione. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato all'Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.
14.    Le unità navali autorizzate alle attività di visite guidate subacquee sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
15.    Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i centri di immersione richiedenti devono:
a.    risultare residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta e in quelli viciniori alla data del 26 Aprile 1999, o essersi associati entro il 7 agosto 1999 ai soggetti già operanti nei Comuni dell'area marina protetta alla data del 1 agosto 1998;
b.    risultare in possesso di specifici requisiti di compatibilità ambientale, individuati dall'Ente gestore con successivo provvedimento;
c.    risultare titolari di una sede operativa nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
d.    indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
e.    versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 28;
16.    Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, il numero massimo di unità navali impiegabili nelle visite guidate subacquee è stabilito dall'Ente gestore in 6 per ciascun soggetto. Ogni variazione della flotta deve essere comunicata e debitamente autorizzata dall'Ente Gestore. Le unità inserite nella predetta flotta adibita alle visite guidate subacquee a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento devono essere dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche.
17.    I centri di immersione autorizzati che ne facciano richiesta possono utilizzare il marchio registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attività subacquea.
18.    Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo sull'area marina protetta predisposto dall'Ente gestore.
19.    L'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta al fine di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione e adeguare, con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee guidate.
20.    Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee guidate le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 15 - Disciplina delle attività di accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee
1.    Nella zona A sono vietate le attività di accompagnamento e supporto alle immersioni.
2.    Nelle zone B sono consentite le attività di accompagnamento e supporto alle immersioni, svolte dai centri d'immersione autorizzati, esclusivamente presso i siti individuati al precedente articolo 14, comma 3.
3.    Ai subacquei impegnati in immersioni subacquee individuali o in gruppo, svolte con l'accompagnamento e il supporto dei centri di immersione ma senza la presenza in immersione di guide o istruttori, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 13, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 13.
4.    Le immersioni subacquee individuali o in gruppo svolte con l'accompagnamento il supporto dei centri di immersione ma senza la presenza in immersione di guide o istruttori, possono essere svolte esclusivamente secondo le seguenti modalità:
a.    in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta, individuato dal responsabile dell'unità navale;
b.    in un numero di subacquei non superiore a 5 per ogni subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado di cui alla precedente lettera a);
c.    in caso di immersioni effettuate da persona singola, questa deve essere in possesso di brevetto almeno di secondo grado;
d.    in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 100 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, fatto salvo il sito di immersione di interesse storico e culturale Cristo degli Abissi, presso il quale le immersioni devono svolgersi senza interferire col canale di transito dei mezzi nautici.
5.    Ai centri di immersione impegnati in attività di accompagnamento e supporto alle immersioni si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 14, commi 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 18.
6.    Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore:
a.    gli estremi dell'unità navale;
b.    i nominativi dei subacquei in possesso di brevetto almeno di secondo grado, che abbiano dichiarato di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta;
c.    i nominativi dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione;
d.    la data, l'orario e il sito di immersione.
7.    Il registro di cui al precedente comma 6 dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato all'Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.
8.    Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee si applica quanto previsto dal precedente articolo 14, comma 15.

Articolo 16 - Disciplina della navigazione da diporto
1.    Nell'area marina protetta è vietato l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.
2.    Nell'area marina protetta è vietata la navigazione alle navi da diporto.
3.    Nell'area marina protetta è vietato l'accesso, il transito e la navigazione nelle zone destinate alla balneazione, segnalate da gavitelli di colore rosso, secondo quanto disposto dalla competente Autorità marittima;
4.    Nella zona A è vietata la libera navigazione.
5.    Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici;
6.    Nelle zone B e C è consentito l'accesso e la navigazione a motore ai natanti nonché alle imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
a.    unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b.    motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori  fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
c.    utilizzo di vernici antifouling a rilascio zero.
7.    Nelle zone B e C è consentito l'accesso alle imbarcazioni non in possesso dei requisiti di eco-compatibilità di cui al precedente comma 6, al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare, le aree di ormeggio regolamentato.
8.    La navigazione a motore è consentita, nel rispetto delle disposizioni degli Uffici Circondariali Marittimi, a velocità non superiore a 5 nodi e comunque sempre in dislocamento.
9.    Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
10.    Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
11.    Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta "PORTOFINO".

Articolo 17 - Disciplina dell'attività di ormeggio
1.    In zona A non è consentito l'ormeggio.
2.    In zona B l'ormeggio è consentito a natanti e imbarcazioni, limitatamente ai seguenti siti, individuati e predisposti dall'Ente gestore:
a)    tra Punta Chiappa e Punta del Bussego, ai natanti;
b)    nella Baia di S. Fruttuoso, lato Est, ai natanti di lunghezza inferiore ai 7,5 metri;
c)    nella Cala degli Inglesi, ai natanti;
d)    nella Baia di S. Fruttuoso, lato Ovest, ai natanti e alle imbarcazioni.
3.    Nelle zone B e C non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee.
4.    In zona C l'ormeggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni limitatamente ai siti individuati ed opportunamente attrezzati dall'Ente gestore.
5.    All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio
a.    non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;
b.    non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate;
c.    l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore;
d.    in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione);
e.    non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
6.    Con provvedimento dell'Ente gestore, possono essere individuati nelle zone B e C ulteriori specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7.    Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'Ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato:
alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale;
al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale di cui al  successivo comma 12;
alla durata della sosta.
8.    I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 28.
9.    Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'Ente gestore, i proprietari di natanti e imbarcazioni che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori  fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.
10.    Per motivi di sicurezza, manutenzione o esigenze di tutela ambientale, l'Ente Gestore può limitare l'accesso alle zone di ormeggio.
11.    Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 18 - Disciplina dell'attività di ancoraggio
1.    Nelle zone A e B l'ancoraggio e l'alaggio non sono consentiti.
2.    Nella zona C l'ancoraggio è consentito a natanti e imbarcazioni, salvo che nelle seguenti aree, opportunamente segnalate:
a)    nello specchio acqueo della baia di Paraggi (segnalata da cima tarozzata nel periodo 1 marzo - 31 ottobre e da boa cilindrica luminosa di colore giallo con cartello divieto d'ancoraggio, nel periodo 1 novembre - 28 febbraio);
b)    nelle zone di balneazione, segnalate da gavitelli di colore rosso, secondo le ordinanze della Capitaneria di Porto;
c)    all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree adibite a campo ormeggio;
d)    alle sole imbarcazioni, nel tratto di mare compreso tra Punta Cannette e la Tonnarella, all'interno della linea virtuale congiungente tre boe luminose cilindriche di colore giallo recanti i cartelli divieto d'ancoraggio alle imbarcazioni.
3.    Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 19 - Disciplina dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica
1.    Nella zona A l'attività didattica e di divulgazione naturalistica non è consentita.
2.    Nelle zone B e C l'attività didattica e di divulgazione naturalistica è subordinata al rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente gestore.
3.    L'Ente gestore autorizza soggetti di comprovata esperienza nell'ambito dell'educazione ambientale e della divulgazione naturalistica legate all'ambiente marino, cui affidare il compito di realizzare, all'interno dell'area marina protetta, attività didattiche o divulgative.
4.    I soggetti autorizzati all'esercizio di attività didattica e di divulgazione naturalistica possono svolgere attività subacquea ai fini dello svolgimento dell'attività formativa.
5.    I soggetti autorizzati all'esercizio di attività didattica e di divulgazione naturalistica, che svolgano l'attività subacquea di cui al precedente comma, possono ormeggiare le unità navali in zona B, per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attività formativa, esclusivamente presso i seguenti siti di ormeggio:
8) Secca Gonzatti;
11) Testa del Leone;
19) Isuela.
6.    Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta i soggetti richiedenti devono:
a.    indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
b.    versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 28;
7.    Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 20 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva
1.    La pesca subacquea in apnea è vietata in tutta l'area marina protetta.
2.    La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta non sono consentiti.
3.    Nell'area marina protetta sono vietate le gare di pesca sportiva.
4.    Nelle zone A è vietata qualunque attività di pesca sportiva.
5.    Nelle zone B l'attività di pesca sportiva è consentita, ai soggetti residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure alla data di istituzione dell'area marina protetta "PORTOFINO", previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti attrezzi:
a.    da riva, con numero massimo di 2 canne senza mulinello, con ami di lunghezza massima  non inferiore a 18 mm;
b.    da natante, con lenze fisse quali canne da bolentino, con mulinello da bolentino, bolentini, guadini e correntine, a non più di 3 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, tranne che nello specchio acqueo antistante la zona di Cala dell'Oro, in numero massimo di 1 attrezzo a persona;
c.    da natante, con lenze per cefalopodi, con esclusivo lento spostamento a remi del natante, tranne che nello specchio acqueo antistante la zona di Cala dell'Oro, in numero massimo di 1 attrezzo a persona;
d.    con 1 solo palangaro a natante, avente un numero massimo di 100 ami di lunghezza massima non inferiore a 22 mm, calato ad una profondità non inferiore a 40 metri da  Punta Chiappa a Casa del Sindaco e ad una profondità non inferiore a 50 m da Casa del Sindaco a Punta del Faro, ad esclusione dello specchio acqueo antistante Cala dell'Oro;
e.    da natante a motore, in navigazione, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino, che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, nei due settori compresi tra Punta Chiappa e S. Fruttuoso e tra S. Fruttuoso e Punta del Faro di Portofino;
6.    Nella zona B ogni attrezzo da posta fisso, posizionato a distanza inferiore a 100 metri dai siti di immersione di cui ai precedenti articoli 13 e 14, dovrà essere calato un'ora dopo il tramonto e salpato entro le ore 8.00 del mattino seguente.
7.    Nella zona C l'attività di pesca sportiva è consentita ai residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure alla data di istituzione dell'area marina protetta "PORTOFINO", previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti attrezzi:
a.    da riva, con lenza e canna in numero massimo di 2 canne anche con mulinello, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm e lenze per cefalopodi;
b.    da natante, con bolentino, guadino e canna da bolentino, con mulinello da bolentino, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm in numero massimo di 1 attrezzo a persona;
c.    da natante, con correntine a non più di 3 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
d.    da natante, con lenze per cefalopodi, con esclusivo lento spostamento a remi del natante;
e.    con 1 solo palangaro a natante avente un numero massimo di 100 ami di lunghezza non inferiore a 22 mm. In corrispondenza dei tratti di costa da punta del Faro a Punta Olivetta e da Punta Chiappa sino all'inizio del canale di transito di Porto Pidocchio il palangaro dovrà essere calato ad una profondità non inferiore a 40 metri;
f.    mediante non più di n. 5 nattelli di superficie, con non più di 2 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
g.    da natante a motore, in navigazione, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm.
8.    Nella zona C l'attività di pesca sportiva è consentita ai soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti attrezzi:
a)    da riva, con lenza e canna in numero massimo di 2 canne anche con mulinello, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm;
b)    da natante, con bolentino e canna da bolentino, con mulinello da bolentino, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm, in numero massimo di 1 attrezzo a persona;
9.    Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla pesca sportiva nelle zone B e C ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, l'Ente gestore rilascia un massimo di 120 autorizzazioni, contestualmente operative, per la pesca con palangari, traina e nattelli, di cui 80 nominali e 40 alle associazioni di categoria.
10.    E' vietato l'uso di esche e di sistemi di pesca cha consentano la cattura di esemplari di cernia di qualsiasi specie e misura, al fine di permettere il ripopolamento naturale dell'area protetta. La cattura accidentale di esemplari di cernia dovrà essere segnalata tempestivamente all'Ente gestore.
11.    La quantità del prodotto pescato non può superare i 3 chili al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.
12.    Il pescatore sportivo autorizzato alla pesca con palangari è tenuto a contrassegnare con opportuna targhetta identificativa rilasciata dall'Ente gestore il galleggiante dell'attrezzo di pesca, pena la rimozione ed il sequestro di ogni attrezzo non contrassegnato ad opera delle autorità competenti.
13.    Il pescatore sportivo autorizzato all'attività di pesca con palangari, traina e nattelli, è tenuto alla compilazione del registro delle uscite di pesca sportiva, vidimato dall'Ente gestore, riportando la data, le ore di pesca, le zone di pesca, il tipo di pesca effettuata, la classificazione del pescato e il peso. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato a fine pesca, esibito a richiesta all'Ente gestore e consegnato al medesimo Ente alla scadenza dell'autorizzazione.
14.    Ai fini del rilascio deIl'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 28.
15.    A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di prelievo delle risorse ittiche.
16.    Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 21 - Disciplina dell'attività di pesca professionale
1.    Nell'area marina protetta è vietata la pesca a strascico e con reti derivanti.
2.    Nelle zone A è vietata qualunque attività di pesca professionale.
3.    Nelle zone B e C è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure nonché alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nei suddetti comuni alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4.    Nella zona B la piccola pesca artigianale è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità:
a)    rete da posta fissa, disposta perpendicolarmente alla linea di costa;
b)    con 1 solo palangaro avente un numero massimo di 200 ami di lunghezza massima non inferiore a 22 mm, calato ad una profondità non inferiore a 40 metri da  Punta Chiappa a Casa del Sindaco e ad una profondità non inferiore a 50 m da Casa del Sindaco a Punta del Faro, ad esclusione dello specchio acqueo antistante Cala dell'Oro;
5.    Nella zona C la piccola pesca professionale è consentita con i seguenti attrezzi e modalità:
a)    rete da posta fissa;
b)    con 1 solo palangaro avente un numero massimo di 200 ami di lunghezza massima non inferiore a 22 mm, ad una distanza minima di 50 m dalla costa;
c)    mediante "Tonnarella" e "Mugginara", nel periodo marzo ? ottobre, nei siti tradizionali in prossimità di Porto Pidocchio.
d)    Nella zona B ogni attrezzo da posta fisso, posizionato a distanza inferiore a 100 metri dai siti di immersione di cui ai precedenti articoli 13 e 14, dovrà essere calato un'ora dopo il tramonto e salpato entro le ore 8.00 del mattino seguente.
6.    Nelle zone B e C è inoltre consentita l'attività professionale per la pesca del rossetto (Aphia minuta), previa autorizzazione da parte dell'Ente gestore, con i modi e i tempi stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, riservata ai pescatori professionisti in possesso di specifica licenza, che abbiano già svolto tale attività di pesca, autorizzata dal medesimo Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prima della data 31 dicembre 2004.
7.    È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di  qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
8.    La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pesca professionale deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
9.    I soggetti legittimati alle attività di piccola pesca professionale devono comunicare annualmente all'Ente gestore i periodi, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall'Ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.
10.    A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche.
11.    Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Articolo 22 - Disciplina dell'attività di pescaturismo
1.    Nelle zone A è vietata qualunque attività di pescaturismo.
2.    Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca professionale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.
3.    Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
4.    I soggetti legittimati alle attività di pescaturismo sono tenuti a fornire all'Ente gestore informazioni relative alle attività di pesca esercitate, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
5.    L'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, definisce le misure per lo svolgimento e la promozione delle attività di pescaturismo così come definite dalla normativa vigente.
6.    Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pescaturismo le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA "PORTOFINO"
Articolo 23 - Oggetto ed ambito di applicazione
1.    Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta, come previste dal decreto di istituzione dell'area marina protetta "PORTOFINO".
2.    Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.
3.    Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sè il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

Articolo 24 - Domanda di autorizzazione
1.    La domanda di autorizzazione è presentata all'Ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'Ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.
2.    La modulistica è predisposta a cura dell'Ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3.    Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente gestore.
4.    La domanda di autorizzazione deve precisare:
a.    le generalità del richiedente;
b.    l'oggetto;
c.    la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
d.    il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
e.    la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria.
5.    L'Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta "Portofino".  
6.    È facoltà dell'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Articolo 25 ? Documentazione da allegare
1.    Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2.    Sono ammesse le Dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 26 - Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione
1.    Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 24 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'articolo 24  e dei criteri di cui al successivo articolo 27.
2.    L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3.    Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta (balneazione, ormeggio, ancoraggio, diporto, pesca sportiva, immersioni individuali), l'Ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Articolo 27 - Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione
1.    L'Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.
2.    Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, può essere effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3.    Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
4.    Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta e dalle imprese e dalle associazioni costituite con maggior numero di soci residenti nel medesimo comune, coerentemente con il decreto istitutivo dell'area marina protetta e con i principi scaturenti dalla legge 394/91.
5.    Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
6.    L'Ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.
7.    L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
a)    qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;
b)    in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento;
c)    qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.
8.    L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'Ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
9.    Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 28.

Articolo 28 ? Corrispettivi per le autorizzazioni e Diritti di segreteria
1.    I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2.     L'ente gestore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, chiede ai soggetti proponenti domande di autorizzazione la corresponsione dei diritti di segreteria e può richiedere la corresponsione di un corrispettivo.
3.    Il richiedente è tenuto al pagamento dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione, salvo quanto previsto al successivo comma 5.
4.    Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee individuali in zona B e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
5.    Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai Centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee e attività di accompagnamento e supporto alle immersioni subacquee nell'area marina protetta è disposto su base annuale e triennale. Il richiedente è tenuto al pagamento del 50% dell'importo stabilito al momento del rilascio dell'autorizzazione e al saldo del corrispettivo entro 120 giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Qualora la richiesta sia presentata entro il 30 novembre dell'anno solare precedente a quello di riferimento, il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione è stabilito in misura ridotta, secondo modalità definite annualmente dall'Ente gestore.
6.    Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale e mensile, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unità navale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'Ente gestore potrà avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo.
7.    Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale.
8.    Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nell'area marina protetta è disposto su base mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca.
9.    I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati al precedente articolo 16.
10.    I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con differenti modalità indicate dall'Ente gestore con successivo provvedimento.
11.    L'Ente Gestore può autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all'uso del marchio registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attività, determinandone l'eventuale corrispettivo.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29 - Monitoraggio e aggiornamento
1.    L'Ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2.    L'Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del Decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del Decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.

Articolo 30 - Sorveglianza
1.    La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Articolo 31 - Pubblicità
1.    Il presente Regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'Area marina protetta, nonché nella presso le sedi legale ed amministrativa dell'Ente gestore.
2.    L'Ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta nel sito web dell'Area marina protetta.
3.    L'Ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4.    Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

Articolo 32 - Sanzioni
1.    Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'Articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2.    Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3.    In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4.    Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'Area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5.    Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'Area marina protetta.