AVVISI

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L’Area Marina Protetta di Portofino viene visitata ogni anno da migliaia di diportisti, attratti dalle bellezze del paesaggio e dal fascino dei piccoli borghi che compaiono lungo la costa, completamente immersi e armonizzati con l’ambiente circostante.

In questi anni molti diportisti hanno acquisito una maggior sensibilità ambientale, e la speranza è che sempre più persone, fra quelle che usufruiscono del mare, applichino semplici (ma essenziali) regole per salvaguardare l’ambiente marino.

Anche per questo motivo il 1 febbraio 2007 è stato sottoscritto il “Protocollo tecnico sulla nautica sostenibile nelle Aree Marine Protette”. Questo protocollo è stato recepito nel nuovo regolamento dell’Area Marina Protetta Portofino dal 2008.

In considerazione del protocollo citato, lo svolgimento delle attività diportistiche consentite nelle zone B e C, può essere regolato in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definiti sulla base del monitoraggio dell’Aree Marine Protette e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.

In base alle nuove regole, le unità da diporto sono classificate in funzione del potenziale impatto sull’ambiente marino e in ragione del possesso di requisiti ecologici e di compatibilità ambientale.

Di seguito sono indicate alcune norme che vigono nell'area marina protetta, ma per leggere un estratto del regolamento dell'area marina protetta vai alla sezione normativa utile.

Nella zona A è vietata la navigazione, nonchè l'ancoraggio e l'ormeggio.

Nella zona B è consentita la navigazione con l'utilizzo di remi o a vela.

I natanti (ogni unità da diporto avente lunghezza f.t.  non superiore a mt. 10,00 e non  iscritta al registro) possono navigare nell'area protetta con velocità non superiore a cinque nodi. Possono navigare con le stesse modalità anche le imbarcazioni (lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 24) che rispettano almeno uno dei requisiti di eco-compatibilità* identificati dal Regolamento dell’Area Marina Protetta di Portofino. 

Le altre imbarcazioni da diporto (lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 24) possono accedere esclusivamente al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare alla costa ad una velocità non superiore a cinque nodi, gli ormeggi. (S. Fruttuoso).

L'ormeggio è consentito alle unità da diporto avente lunghezza f.t.  non superiore a mt. 7,50  presso i gavitelli nei seguenti siti: Cala degli Inglesi, S. Fruttuoso (lato destro), Punta Chiappa; alle imbarcazioni presso i gavitelli nel sito di S. Fruttuoso (lato sinistro).
Al fine di preservare il fondale non è consentito ancorare (Art.31, comma 2 del Regolamento dell'A.M.P.).

Nella zona C la navigazione è consentita con l'utilizzo di remi o a vela. I natanti (ogni unità da diporto avente lunghezza f.t.  non superiore a mt. 10,00 e non iscritta al registro delle imbarcazioni) possono navigare nell'area protetta con velocità non superiore a cinque nodi, invece le imbarcazioni da diporto (lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 24) possono accedere esclusivamente al solo fine di raggiungere, con rotta perpendicolare alla costa ad una velocità non superiore a cinque nodi, il punto di ancoraggio.
Fino alla completa individuazione e predisposizione di zone di ormeggio regolamentate da parte del Soggetto gestore, è consentito l'ancoraggio in tale zona con le modalità e nelle zone di seguito riportate:

  • nel tratto di mare delimitato da numero tre boe gialle recanti il cartello"divieto di ancoraggio" tra Punta Cannette e la Tonnarella,  alle sole imbarcazioni a non meno di 100 mt. dalla costa**;
  • nel tratto di mare compreso tra Punta Pedale e Punta Caieca e tra Punta del Coppo e Punta Portofino, esclusa la zona interna all'insenatura di Paraggi***, ai natanti ed imbarcazioni a non meno di 100 mt. dalla costa.

All'interno di tali zone è vietato l'ancoraggio in particolari aree delimitate da opportuni segnalamenti per tutelare le praterie di posidonia.
Il Soggetto gestore, sulla base delle richieste da parte di residenti a Punta Chiappa e San Rocco, nonché da parte di pescatori o operatori commerciali che esercitano la propria attività nella zona C del lato di Camogli, può definire la predisposizione di gavitelli, previa approvazione di un piano di posizionamento elaborato dal soggetto gestore tenendo conto della tutela ambientale, sentita la Commissione di Riserva. Il soggetto gestore determina le modalità relative all'utilizzo degli ormeggi, e l'importo dei corrispettivi economici per l'utilizzo degli stessi.
Restano ferme le ordinanze degli Uffici Circondariali Marittimi in termini di sicurezza della balneazione.

* I requisiti di ecocompatibilità sono i seguenti:
a. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo; 
b. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
c. utilizzo di vernici antifouling a rilascio zero.

** In questa zona vige  attualmente l’ ordinanza 189/2010 della Guardia Costiera di Genova che vieta, per motivi di sicurezza,  tutte le attività nautiche tra Punta Cannette (Castellaro) e la località “lo scalo”, nella fascia compresa tra la linea di costa e quella virtuale posta a 150 metri dalla costa stessa.

***In questa zona non è consentito ingresso, transito e ancoraggio alle unità navali


Per maggiori dettagli consultare le ordinanze della Capitaneria di Porto di Genova e dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure.

Per le emergenze ed il soccorso in mare è attivo il numero blu 1530
tale numero è gratuito su tutto il territorio nazionale ed attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

per gli stessi scopi è attivo anche il canale 16 VHF/FM