Disciplina dell'attività di pesca sportiva (art. 20 Regolamento di Es. ed Org. AMP Portofino)

 

1.    La pesca subacquea in apnea è vietata in tutta l’area marina protetta.


2.    La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all’interno dell’area marina protetta non sono consentiti.


3.    Nell’area marina protetta sono vietate le gare di pesca sportiva.


4.    Nelle zone A è vietata qualunque attività di pesca sportiva.


5.    Nelle zone B l’attività di pesca sportiva è consentita, ai soggetti residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure alla data di istituzione dell’area marina protetta “Portofino”, previa autorizzazione dell’Ente gestore, con i seguenti attrezzi:
a.    da riva, con numero massimo di 2 canne senza mulinello, con ami di lunghezza massima  non inferiore a 18 mm (vedi figura);
b.    da natante, con lenze fisse quali canne da bolentino, con mulinello da bolentino, bolentini, guadini e correntine, a non più di 3 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, tranne che nello specchio acqueo antistante la zona di Cala dell’Oro, in numero massimo di 1 attrezzo a persona;
c.    da natante, con lenze per cefalopodi, con esclusivo lento spostamento a remi del natante, tranne che nello specchio acqueo antistante la zona di Cala dell’Oro, in numero massimo di 1 attrezzo a persona;
d.    con 1 solo palangaro a natante, avente un numero massimo di 100 ami di lunghezza massima non inferiore a 22 mm, calato ad una profondità non inferiore a 40 metri da  Punta Chiappa a “Casa del Sindaco” e ad una profondità non inferiore a 50 m da “Casa del Sindaco” a Punta del Faro, ad esclusione dello specchio acqueo antistante Cala dell’Oro;
e.    da natante a motore, in navigazione, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino, che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm, nei due settori compresi tra Punta Chiappa e S. Fruttuoso e tra S. Fruttuoso e Punta del Faro di Portofino.


6.    Nella zona B ogni attrezzo da posta fisso, posizionato a distanza inferiore a 100 metri dai siti di immersione di cui ai precedenti articoli 13 e 14, dovrà essere calato un’ora dopo il tramonto e salpato entro le ore 8.00 del mattino seguente.


7.    Nella zona C l’attività di pesca sportiva è consentita ai residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure alla data di istituzione dell’area marina protetta “Portofino”, previa autorizzazione dell’Ente gestore, con i seguenti attrezzi:
a.    da riva, con lenza e canna in numero massimo di 2 canne anche con mulinello, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm e lenze per cefalopodi;
b.    da natante, con bolentino, guadino e canna da bolentino, con mulinello da bolentino, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm in numero massimo di 1 attrezzo a persona;
c.    da natante, con correntine a non più di 3 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
d.    da natante, con lenze per cefalopodi, con esclusivo lento spostamento a remi del natante;
e.    con 1 solo palangaro a natante avente un numero massimo di 100 ami di lunghezza non inferiore a 22 mm. In corrispondenza dei tratti di costa da punta del Faro a Punta Olivetta e da Punta Chiappa sino all’inizio del canale di transito di Porto Pidocchio il palangaro dovrà essere calato ad una profondità non inferiore a 40 metri;
f.    mediante non più di n. 5 nattelli di superficie, con non più di 2 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
g.    da natante a motore, in navigazione, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 mm.


8.    Nella zona C l’attività di pesca sportiva è consentita ai soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, previa autorizzazione dell’Ente gestore, con i seguenti attrezzi:
a)    da riva, con lenza e canna in numero massimo di 2 canne anche con mulinello, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm;
b)    da natante, con bolentino e canna da bolentino, con mulinello da bolentino, con ami di lunghezza massima non inferiore a 18 mm, in numero massimo di 1 attrezzo a persona.


9.    Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla pesca sportiva nelle zone B e C ai residenti nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, l’Ente gestore rilascia un massimo di 120 autorizzazioni, contestualmente operative, per la pesca con palangari, traina e nattelli, di cui 80 nominali e 40 alle associazioni di categoria.

10.    E’ vietato l’uso di esche e di sistemi di pesca cha consentano la cattura di esemplari di cernia di qualsiasi specie e misura, al fine di permettere il ripopolamento naturale dell’area protetta. La cattura accidentale di esemplari di cernia dovrà essere segnalata tempestivamente all’Ente gestore.


11.    La quantità del prodotto pescato non può superare i 3 chili al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.


12.    Il pescatore sportivo autorizzato alla pesca con palangari è tenuto a contrassegnare con opportuna targhetta identificativa rilasciata dall’Ente gestore il galleggiante dell’attrezzo di pesca, pena la rimozione ed il sequestro di ogni attrezzo non contrassegnato ad opera delle autorità competenti.


13.    Il pescatore sportivo autorizzato all’attività di pesca con palangari, traina e nattelli, è tenuto alla compilazione del registro delle uscite di pesca sportiva, vidimato dall’Ente gestore, riportando la data, le ore di pesca, le zone di pesca, il tipo di pesca effettuata, la classificazione del pescato e il peso. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato a fine pesca, esibito a richiesta all’Ente gestore e consegnato al medesimo Ente alla scadenza dell’autorizzazione.


14.    Ai fini del rilascio deIl’autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell’area marina protetta, i soggetti richiedenti devono versare all’Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese.


15.    A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, l’Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare le modalità di prelievo delle risorse ittiche.


16.    Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell’area marina protetta.