Pesca professionale

 

Nella zona A (vedi cartografia in basso) la pesca, sia professionale che sportiva è vietata con qualunque mezzo.
E' regolamentata nelle zone B e C (vedi cartografia). In queste zone è consentito l'accesso e l'ancoraggio esclusivamente alle imbarcazioni a motore aventi lunghezza inferiore a 12 metri e comunque di stazza inferiore alle 10 TSL e 15 GT, per il solo esercizio della pesca professionale.

L'attività di pesca professionale è riservata ai pescatori residenti nei comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, con sede nei comuni territorialmente interessati alla data del 1° agosto 1998.
I soggetti abilitati alle attività di pesca professionale ai sensi del comma 2 e delle disposizioni di legge devono comunicare annualmente al Soggetto gestore i periodi, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all'interno dell'area marina protetta. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dal Soggetto gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi. 
Per quanto riguarda gli attrezzi di pesca professionale e modalità di pesca, questi sono elencati all'art. 27 del Regolamento di Esecuzione e di Organizzazione dell'Area Marina Protetta di Portofino.